Art. 3.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio riconosciuto solo dal padre). - Il figlio riconosciuto solo dal padre assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti

 

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della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il figlio naturale può assumere il cognome della madre, aggiungendolo o sostituendolo a quello del padre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome della madre».